Agricoltore in attività: Regolamento 1307/13

Agricoltore in attività: Regolamento 1307/13

Regolamento 1307/13

Articolo 9Agricoltore in attività” 

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all’elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Una persona o un’associazione di persone che rientrano nell’ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata “agricoltore in attività” se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

3. Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o

b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell’anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.

5. Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70, che stabiliscano:

a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;

c) i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto, laddove il valore dei diritti all’aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;

d) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.

DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DEL REG. 1307/14

Articolo 3 “Agricoltore in attività” 

1. All’elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti:

a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:

1) bancaria o finanziaria, e/o

2) commerciale;

b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di

assicurazione e/o di riassicurazione;

c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.

2. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al

momento della presentazione della domanda UNICA di cui all’articolo 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali,

coloni o mezzadri;

b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all’articolo 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

3. Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si

applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;

b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle  zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

REQUISITI MINIMI PER BENEFICIARE DEI PAGAMENTI DIRETTI

Regolamento 1307/13

Articolo 10 “Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti” 

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a) se l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;

b) se la superficie ammissibile dell’azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.

2. Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all’allegato IV.

3. Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.

4. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

5. In Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, l’importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell’allegato V, punto A.

In Croazia, per gli anni 2015-2021, l’importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell’allegato VI, punto A.

DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DEL REG. 1307/14

Articolo 4 “Requisiti minimi” 

1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:

a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l’ammontare dei pagamenti

diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell’applicazione di eventuali

sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013

PAGAMENTO DI BASE

CAPO 1

“Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie”

Sezione 1 “Istituzione del  regime di  Pagamento di base”

Articolo 21 Diritti all’aiuto

Regolamento 1307/13 

1. Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

a) che ottengono diritti all’aiuto a norma del presente regolamento mediante l’assegnazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell’articolo 30 o per trasferimento a norma dell’articolo 34; o

b) che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all’aiuto esistenti.

2. I diritti all’aiuto ottenuti nell’ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1 o agosto 2014, di mantenere i diritti all’aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione.

4. Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all’aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all’articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l’agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all’aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ATTIVAZIONE DEL DIRITTO

Sezione 3 “Attuazione del regime di pagamento di base ”

Articolo 32Attivazione dei diritti all’aiuto”

Regolamento 1307/13 

1. Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l’applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell’articolo 7, dell’articolo 51, paragrafo 2, e dell’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:

a) qualsiasi superficie agricola dell’azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1 o maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell’adesione a favore dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure

b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:

i) non risponde più alla definizione di “ettaro ammissibile” di cui alla lettera a) in seguito all’attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a):

a) quando la superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

b) gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.

4. Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell’intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5. Ai fini della determinazione degli “ettari ammissibili”, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in “ettari ammissibili”.

6. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

Articolo 33 “Dichiarazione degli ettari ammissibili”

1. Ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 32, paragrafo 1, l’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l’agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 7 “Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto e prima assegnazione”

DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DEL REG. 1307/14

1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all’aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all’organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.

2. Diritti all’aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che:

a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n.

73/2009, oppure b) non hanno percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila  metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure

c) nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009,

oppure

d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.

3. La dimensione minima per azienda di cui all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 è cinquemila metri quadrati.

4. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari

ammissibili, fermo restando l’utilizzo prevalente per un’attività agricola, è consentito, previa

comunicazione preventiva all’organismo pagatore competente, svolgere un’attività non agricola purché quest’ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

a) non occupi la superficie agricola interfererendo con l’ordinaria attività agricola per un

periodo superiore a sessanta giorni;

b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell’ordinario

ciclo colturale;

c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015.

6. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione è fissato all’ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.

7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:

a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;

b) agli ettari ammissibili all’aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.

8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.

9. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile,

all’interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

a) l’intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;

b) l’ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

d) il trenta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto;

e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l’intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.

SOSTEGNO ACCOPPIATO

TITOLO IV SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1 Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 52 Norme generali

Regolamento 1307/13 

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo “sostegno accoppiato”).

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

3. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

4. In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

a) al 31 dicembre 2014, hanno diritti all’aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell’articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell’articolo 60 e dell’articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

6. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

7. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell’azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

8. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell’Unione.

9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscono:

a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b) norme in materia di coerenza con altre misure dell’Unione e di cumulo del sostegno.

Titolo IV Sostegno accoppiato

Articolo 19 “Norme generali e disposizioni finanziarie” 

DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DEL REG. 1307/14

1. È concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:

a) latte;

b) carne bovina;

c) ovi-caprino;

d) frumento duro;

e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);

f) riso;

g) barbabietola da zucchero;

h) pomodoro destinato alla trasformazione;

i) olio d’oliva.

2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, all’undici per cento.

3. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV è necessario presentare la domanda “UNICA” di cui all’articolo 12.

5. La domanda “UNICA” deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

 

 

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