È stato approvato il decreto che determina l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale l’indicazione potrà essere utilizzata per animali allevati nelle zone di montagna e lì allevati, oppure animali transumanti allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di montagna.

I prodotti vegetali dovranno essere ottenuti da coltivazioni esclusivamente di montagna, mentre quelli dell’apicoltura dovranno provenire da api che abbiano raccolto il polline ed il nettare solamente in zone montane.

Ingredienti come erbe, spezie e zucchero non provenienti da zone montane potranno essere aggiunti durante la lavorazione della materia prima, purché non superino il 50% del peso finale.

Fonte: Mipaaf

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11415

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