Il trattato CE contiene una definizione generale dei prodotti agricoli, esplicitata all’articolo 32: “per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti”.
Da considerare come l’inclusione della “prima trasformazione” allarghi la definizione ad un prodotto non semplicemente agricolo, ma agrario.
Ciò viene esaurientemente completato dall’allegato 1° del trattato CE, contenente l’elenco di essi. Secondo la nomenclatura di Bruxelles l’elenco si suddivide in capitoli, con ognuno di essi si identificano particolari categorie di prodotti. Alcune voci sono state aggiunte successivamente con l’articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61) che hanno portato il numero dei capitoli a 57. La non inclusione di un prodotto nell’allegato, impedisce che quest’ultimo sia oggetto di misure di politica agricola comune. imponendo una rigida selettività al campo d’applicazione della PAC.
Per l’elenco completo visitare: https://www.europroject-online.it/Agevolazioni/Def/All/allegato1.htm