L’articolo 11 (legge 16 giugno 1927 n. 1766) definisce l’impossibilità del Comune, o un altro ente gestore, di alienare i terreni gravati da diritti di uso civico, in assenza della necessaria assegnazione a categoria, come bosco o come pascolo permanente, oppure utilizzabili per la coltura agraria.
Nonostante questa legge sia presente da tempo, i Comuni delle provincie di Rieti, Frosinone e Latina, ancora mancano per gran parte di tali assegnazioni.
Questo dato è ancora più grave, se si considera l’enorme patrimonio territoriale di cui è in possesso il Lazio.
Infatti, oltre un quarto della superficie territoriale totale appartiene al demanio delle terre collettive.
Una nuova sentenza del Commissario agli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, sembra voler cambiare questa situazione, richiamando i Comuni al rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta legge.
Fonte: Arsial
https://www.arsial.it/arsial/usi-civici-riconosciuti-i-diritti-delle-comunita-locali/