La misura 13 prevede l’indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, in particolare, nella sua sottomisura 13.1, per le zone montane.
L’allegato 1 alla sottomisura contiene l’elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva, quindi gli agricoltori attivi, singoli o associati che siano, la cui superficie aziendale ricada in questi territori possono vedersi corrisposto il pagamento compensativo.
L’indennità ammonta a 300 euro l’ettaro per unità di superficie, per un massimo di 30 ettari ad azienda.
Il pagamento verrà effettuato in modo digressivo: da 0 a 10 ettari di SAU ammissibile garantiscono il 100% del premio, da 10,1 a 20 l’80% e da 20,1 a 30 il 50 %.
Di grande importanza è la possibilità cumulativa del pagamento con quelli garantiti da altre misure, come nel caso della 11 e della 14.